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Straordinari per i dipendenti pubblici anche in assenza di stanziamenti

lentepubblica.it • 27 Settembre 2023

straordinari-dipendenti-pubblici-assenza-stanziamentiLo afferma la Corte di Cassazione: anche in assenza di stanziamenti e di conseguenti impegni di spesa gli incarichi ai dipendenti pubblici vanno sempre retribuiti come straordinari.


In particolare, la questione riguardava l’affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori e simili a lavoratori dipendenti dell’ente pubblico, anche in assenza di stanziamenti specifici per la realizzazione dell’opera cui tali incarichi si riferivano.

Nel caso specifico, un dipendente di un Comune aveva ricevuto incarichi di progettazione e di Responsabile Unico del Procedimento (Rup) durante il suo rapporto di lavoro a tempo determinato. Dopo la fine del rapporto, il dipendente aveva richiesto al Tribunale un compenso incentivante, previsto dall‘articolo 18 della legge n. 109 del 1994, per le attività svolte durante il suo impiego.

E così, dopo diversi gradi di giudizio, il caso è arrivato di fronte ai giudici cassazionisti.

Straordinari per i dipendenti pubblici anche in assenza di stanziamenti

La questione centrale riguardava la mancanza di stanziamenti specifici per tali incarichi, che avrebbe impedito il diritto al compenso incentivante, essendo questo legato all’impegno di spesa.

Tuttavia, la Cassazione ha sostenuto che la mancanza di tale impegno di spesa non poteva annullare completamente il diritto del lavoratore a essere retribuito per le prestazioni aggiuntive svolte. In altre parole, sebbene il compenso incentivante non potesse essere concesso senza l’impegno di spesa, il lavoratore aveva ancora diritto a essere pagato per le attività extra svolte.

Questo principio si basa sull’articolo 2126 del codice civile, che regola il pagamento delle prestazioni nel pubblico impiego, anche quando non ci sono previsioni specifiche di spesa.

I vincoli di spesa non possono essere infatti interpretati come un motivo per negare il pagamento per un servizio prestato con il consenso dell’autorità gerarchica competente. Spetta al giudice di merito verificare e quantificare il diritto alla retribuzione in base a quanto detto sopra.

In assenza di ulteriori riferimenti normativi, questo diritto è calcolato in base alle ore di lavoro straordinario secondo le disposizioni della contrattazione collettiva vigente, senza tener conto dei limiti orari stabiliti dalla stessa contrattazione.

In conclusione, la sentenza della Cassazione stabilisce che, nel contesto del pubblico impiego privatizzato, l’affidamento di incarichi a lavoratori dipendenti della stazione appaltante, anche in mancanza di stanziamenti specifici, non impedisce il diritto del lavoratore alla retribuzione aggiuntiva per le prestazioni extra.

Il testo completo della Sentenza

Potete consultarlo qui.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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